lunedì 24 ottobre 2016

Sulla legge “Dopo di noi”

Lo scorso 14 giugno 2016 è stata approvata in via definitiva la cosiddetta legge “Dopo di noi” nata dal disegno di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”. Il testo del DDL disciplina in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, o perché i genitori che si prendevano cura di loro sono venuti a mancare, o perché le famiglie non sono in grado di provvedere ai loro bisogni. Secondo i dati Istat, in Italia vivono oltre 3 milioni di persone con disabilità grave. Più di 200mila adulti oggi vivono in istituti o residenze sanitarie assistenziali (RSA), senza possibilità di scegliere per la loro vita. Attualmente il 70 per cento delle famiglie con un figlio o un congiunto disabile grave sostiene e gestisce l'assistenza senza ricevere alcun aiuto. L'Istat calcola inoltre che oltre il 60 per cento dei figli con disabilità grave sopravvivrà ai propri genitori. Il "dopo di noi", dunque, è destinato a diventare una problematica sempre più rilevante e diffusa nel nostro Paese in quanto dovrebbe in sostanza favorire il benessere e la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone più fragili della società, i disabili prive di sostegno familiare.

La nuova legge dà finalmente una risposta alle preoccupazioni e alle angosce delle famiglie italiane che hanno un figlio o un parente disabile e si domandano che cosa ne sarà di lui una volta che sarà rimasto solo e non avrà più una rete di relazioni sulla quale fare affidamento. Ma vediamo più in particolare cosa prevede il testo approvato. La legge, composta di dieci articoli, si fonda su alcuni capisaldi: favorire l'autonomia delle persone disabili, la loro inclusione sociale, garantire loro un futuro dignitoso. La dinamica della patologia che affligge il disabile impone l’individuazione di un contesto di vivibilità, non dunque semplicemente una “soluzione organizzativa”, ma un’analisi prospettica dei fabbisogni del “tutelato”, per migliorarne la qualità e le aspettative di vita, anche oltre l’esistenza dei genitori, creando attraverso interventi innovativi di residenzialità e di deistituzionalizzazione, una sorta di continuità con la famiglia originaria. La legge, in attuazione di tali misure di assistenza cura e protezione, persegue dunque dei macro obiettivi, istituendo apposito Fondo per realizzare questo complesso progetto assistenziale di centottanta milioni di euro per i prossimi tre anni. Questo Fondo ha lo scopo di attivare e sostenere programmi di deistituzionalizzazione e domiciliarità: ovvero la costituzione di case-famiglia e gruppi-appartamento nelle quali le persone disabili possano abitare ricostruendo modalità di convivenza proprie di una famiglia, evitando così l'isolamento e l'emarginazione. La dimensione della casa, dunque, viene gradualmente a sostituire quella dell'istituto, favorendo la promozione umana della persona disabile.  Le legge stabilisce inoltre la detraibilità fiscale delle polizze assicurative finalizzate alla tutela di soggetti con disabilità grave. Sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni e le donazioni i "trust", ovvero gli atti giuridici attraverso i quali un donatore destina un bene mobile e immobile a un beneficiario facendolo gestire da una terza persona perché il beneficiario è un soggetto debole e non può farlo direttamente.

La legge tuttavia presenta alcuni molti limiti. Scorrendo l’art.4  non specifica in cosa debbano consistere i programmi di deistituzionalizzazione di cui alla lettera a) e successivamente specificando, nella lettera c), che la finalità è quella di destinare i fondi alla costruzione di soluzioni alloggiative in cohousing (co-abitazione), fa subito comprendere come si pensi di risolvere il problema dell’istituzionalizzazione creando soluzioni abitative che ospitino comunque gruppi di persone con disabilità: si passa in sostanza dal grande istituto al piccolo istituto. Ciò potrà anche concretizzarsi in un miglioramento delle condizioni di vita, ma lede comunque il diritto delle persone disabili di scegliere dove e con chi vivere, sancito dall’art. 19 de La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità espressamente richiamato dalla legge stessa. Se da un lato l’impianto degli interventi appare giustamente ambizioso, pur con la limitazione alla gravità e non anche alla prevenzione di essa, dall’altro tali prospettive incuriosiscono rispetto agli attori che saranno interessati ed in grado di raccogliere queste sfide e i relativi finanziamenti. Molto dipenderà dalle politiche e dalle scelte regionali.
Inoltre il richiamo, nella lettera d), alla finalità di sviluppo di programmi di accrescimento delle competenze di autonomia ed adattamento nelle persone con disabilità è del tutto decontestualizzato in quanto questi programmi devono essere attuati in età evolutiva o al più tardi nella prima età adulta, non certo quando la persona disabile ha già 40-50 anni e si comincia a pensare al “Dopo di Noi” con l’approssimarsi della terza o quarta età dei genitori. Il processo di preparazione del cosiddetto Dopo di Noi dovrebbe iniziare in età precoce garantendo l’inclusione sociale e favorendo la maturazione dell’intima consapevolezza che le persone disabili sono titolari di diritti fondamentali come chiunque altro, nonché il diffondersi di una cultura della qualità della vita.
Dal 2017 la disciplina dispone, poi, anche benefici fiscali per erogazioni private, polizze assicurative, trust e soluzioni similari: la copertura delle agevolazioni connesse a questi strumenti, utilizzabili in prevalenza da chi si trova in situazioni di agiatezza economica, sottrarrà risorse a disabili più svantaggiati anche in questo caso c’è da dubitare dunque che legge n. 112/2016 possa garantire “il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia” dei più fragili, in attuazione dei principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

A distanza di mesi dall’approvazione ad oggi ottobre 2016 mancano ancora le linee guida che il ministero deve dare per l’attuazione della legge senza le quali si rischia di perdere i fondi stanziati. Peraltro, oltre ai tempi della decretazione, quelli tecnico-amministrativi per il trasferimento dei fondi alle Regioni potrebbero ritardare interventi concreti. L’articolo 8 prevede una Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova norma. Anche in questo caso, comunque, chi redigerà la Relazione dovrà assumere anche tutte le relative relazioni dalle Regioni, fissando in anticipo criteri e modalità di raccolta omogenea dei dati. In conclusione possiamo dire che la legge pur essendo stata approvata necessariamente deve essere considerata un punto di partenza e non un traguardo, ancora ben lontano dall’essere raggiunto. Non ci resta che aspettare l’emanazione dei decreti attuativi e monitorare sull’attuazione della legge.

di Salvatore Graziano


Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146) - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.” – link sul sito Handylex